Nell’ambito della tutela della sicurezza alimentare dei cittadini l’Unione Europea ha legiferato anche in merito alla responsabilità sui controlli per le acque dei condomini.
Il D.Lgs n. 31 del febbraio 2001 tratta proprio di questo aspetto sottolineando gli obblighi che ha la figura dell’Amministratore di Condominio. Quest’ultimo ha l’obbligo di far eseguire le analisi delle acque del condominio, per assicurarsi che sia “salubre e potabile” per il consumo umano.
Il decreto riporta che per gli edifici e le strutture il gestore ed il titolare della struttura, l’Amministratore di Condominio, deve assicurare che i valori fissati dalla legge, siano mantenuti costanti fino al punto in cui l’acqua fuoriesce dal rubinetto.
Per ovviare a tale obbligo è richiesto un controllo annuale delle acque e i risultati di questi controlli devono essere conservati per altri 5 anni.
Il controllo dovrà essere affidato a laboratori d’ analisi certificati, riconosciuti dal Ministero della Sanità, per la verifica dei parametri prescritti dal D.Lgs n. 31 e le procedure di analisi dovranno prevedere due prelievi, uno al piano terra del condominio e l’altro al piano più alto.
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