Decreto 7 febbraio 2012 , n. 25 sulle apparecchiature per il trattamento dell’acqua potabile

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L’argomento “acqua potabile” è ultimamente molto dibattuto e in vari ambiti, in primis per quanto accaduto di recente a Messina con la rottura della condotta di un acquedotto, cosa che ha determinato una vera e propria emergenza idrica. Ma, in generale, il fatto che sia un argomento dibattuto è dovuto alla sua indiscussa rilevanza per la salute dell’uomo e non solo.
Sempre più spesso, negli ultimi anni, (e questo si ricollega alla questione dell’arsenico presente nelle acque potabili) appaiono campagne pubblicitarie dove vengono pubblicizzate le apparecchiature per trattare l’acqua destinata al consumo umano.

Il Decreto che ne disciplina i termini è il Decreto 7 febbraio 2012 , n. 25 Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al trattamento dell’acqua destinata al consumo umano che può essere scaricato direttamente dal sito “Portale Acque” del Ministero della Salute.

Le disposizioni del Decreto sopra citato non si applicano, però, nei seguenti casi (Art. 2):

  • Alle apparecchiature per il trattamento dell’acqua potabile qualora l’acqua trattata sia destinata esclusivamente ad impianti tecnologici e/o elettrodomestici, ovvero quando da esse si diparta una rete indipendente da quella che alimenta l’uso potabile.
  • Alle imprese del settore alimentare in quanto l’utilizzo delle apparecchiature per il trattamento dell’acqua destinata al consumo umano impiegate nelle varie fasi del ciclo lavorativo di queste attività  come definite dal regolamento CE n. 178/2002, è assoggettato agli obblighi della vigente legislazione in materia di sicurezza alimentare.

All’Articolo 3 vengono elencati e descritti gli obblighi dei produttori, che qui riportiamo in modo molto sintetico ma che necessitano di essere approfondite leggendo il Decreto:

  • Le apparecchiature devono assicurare le prestazioni dichiarate e l’acqua trattata deve risultare  conforme ai requisiti stabiliti;
  • i produttori devono includere, nei manuali di cui all’articolo 5, una dichiarazione di conformità dell’apparecchiatura, la conformità delle apparecchiature a quanto dichiarato, anche in riferimento alle norme tecniche internazionali;
  • sulla confezione di ogni apparecchiatura devono essere riportate alcune informazioni come finalità, valori dei parametri, periodo di utilizzo, condizioni d’uso, di manutenzione;
  • L’addizione di eventuali sostanze o gas eseguita nell’ambito del trattamento dell’acqua, avviene nel rispetto delle disposizioni vigenti applicabili al settore alimentare.

Il Decreto contiene altri 8 articoli (per un totale di 11), quali:

  • Art. 4 – Presunzione e valutazione di sicurezza
  • Art. 5 – Requisiti generali e specifici delle apparecchiature e dei materiali che vengono a contatto con l’acqua
  • Art. 6 – Istruzioni
  • Art. 7 – Installazione, collaudo e manutenzione
  • Art. 8 – Pubblicità delle apparecchiature
  • Art. 9 – Clausola di riconoscimento reciproco
  • Art. 10 – Sanzioni
  • Art. 11 – Abrogazioni e disposizioni transitorie.